ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 69
Ufficiali designabili
In vigore dal 12 ott 1941
I giudici, eccettuato il relatore, sono scelti fra gli ufficiali dipendenti dal comando presso cui è costituito il tribunale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-69