ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 67
Composizione
In vigore dal 12 ott 1941
Ciascuno dei tribunali militari di guerra è comune a tutte le forze armate dello Stato, ed è composto di un presidente, avente grado non inferiore a colonnello, e di almeno sei giudici, compreso il giudice relatore appartenente al corpo della giustizia militare, dei quali almeno due ufficiali superiori e gli altri capitani. Se il presidente ha grado di colonnello, i giudici, che abbiano tale grado, devono essere meno anziani di lui.
Il tribunale militare di guerra giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici, compreso il relatore, designati dal presidente, dei quali almeno uno ufficiale superiore.
In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne fa le veci il giudice di grado più elevato o, a parità di grado, di maggiore anzianità.
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