ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 64
Specie dei tribunali militari di guerra ordinari
In vigore dal 12 ott 1941
I tribunali militari di guerra ordinari si distinguono in:
1° tribunali di armata;
2° tribunali di corpo d'armata;
3° tribunali di piazza forte;
4° tribunali territoriali di guerra.
Secondo i bisogni del servizio, possono istituirsi tribunali di guerra anche presso unità mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, purchè, in vesto ultimo caso, trattisi di unità che abbia la forza almeno di un reggimento e sia destinata a operare isolatamente.
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