ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 68
Carattere e designazione dei componenti il tribunale
In vigore dal 12 ott 1941
L'ufficio di presidente e di giudice dei tribunali militari di guerra ordinari è conferito a tempo indeterminato.
Il presidente è designato dal comandante supremo, e i giudici militari, eccettuato il giudice relatore, sono designati dal comandante della unità, presso la quale ciascuno dei tribunali è costituito a norma dell'.
Il giudice relatore è designato dal comandante supremo, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-68