ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITAREParte SECONDATitolo I

Art. 63

Casi di deferimento del giudizio ai tribunali militari non di guerra

In vigore dal 12 ott 1941
Se, per gravi motivi di disciplina o di servizio, il comandante supremo ritiene opportuno che determinati procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra siano invece devoluti alla competenza dei tribunali militari territoriali non di guerra, questi procedono con le stesse forme stabilite per i tribunali militari di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali.
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Casi di deferimento del giudizio ai tribunali militari non di guerra (Art. 63 Ordinamento giudiziario militare) — Testo vigente | Portale Normativo