ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITAREParte SECONDATitolo I

Art. 58

Organi della giurisdizione militare di guerra

In vigore dal 12 ott 1941
Salvo che la legge disponga altrimenti, la giurisdizione militare di guerra è esercitata dai tribunali militari di guerra, sia nei luoghi in stato di guerra del territorio dello Stato, sia nel territorio di uno Stato estero nei casi di occupazione militare ovvero in ogni altro ammesso dalle convenzioni o dagli usi internazionali. Nei luoghi in stato di guerra, cessa la giurisdizione dei tribunali militari territoriali del tempo di pace. Dei ricorsi contro le sentenze dei tribunali militari di guerra, nei casi in cui il ricorso è ammesso, conosce il tribunale supremo militare di guerra.
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Organi della giurisdizione militare di guerra (Art. 58 Ordinamento giudiziario militare) — Testo vigente | Portale Normativo