ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITAREParte SECONDATitolo I

Art. 57

Norma generale

In vigore dal 12 ott 1941
Le disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare del tempo di pace sono estese all'ordinamento giudiziario militare di guerra, in quanto siano applicabili e per quanto tale estensione sia consentita dalle necessità dei servizi di guerra; ferma l'osservanza delle disposizioni di questo titolo e dei titoli successivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-57

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Norma generale (Art. 57 Ordinamento giudiziario militare) — Testo vigente | Portale Normativo