ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Parte SECONDA›Titolo I
Art. 57
Norma generale
In vigore dal 12 ott 1941
Le disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare del tempo di pace sono estese all'ordinamento giudiziario militare di guerra, in quanto siano applicabili e per quanto tale estensione sia consentita dalle necessità dei servizi di guerra; ferma l'osservanza delle disposizioni di questo titolo e dei titoli successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-57