ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITAREParte SECONDATitolo I

Art. 62

Composizione dei tribunali militari di guerra

In vigore dal 12 ott 1941
Le disposizioni di questa legge, concernenti la composizione dei tribunali militari di guerra secondo il grado dell'imputato, sono comuni sia ai militari, militarizzati e assimilati delle forze armate dello Stato, sia ai prigionieri di guerra, ai militari delle forze armate nemiche e a ogni altra persona rivestita di grado o rango corrispondente a un grado militare.
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Composizione dei tribunali militari di guerra (Art. 62 Ordinamento giudiziario militare) — Testo vigente | Portale Normativo