ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARETitolo IICapo ISez. I

Art. 72

Insufficienza del numero degli ufficiali

In vigore dal 12 ott 1941
Nel caso indicato nell'articolo precedente, se il numero degli ufficiali in ciascuna categoria di gradi non è, rispettivamente, maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte anche gli ufficiali del grado medesimo dipendenti dal comando più vicino, e così, di seguito, dagli altri comandi indicati nell'. Qualora ufficiali che abbiano il grado, l'anzianità e la qualità richieste non si trovino neppure nei comandi anzidetti o in altri servizi, la estrazione a sorte si fa fra gli ufficiali dello stesso grado dell'imputato, ancorchè meno anziani, e, mancando anche questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. Nei casi preveduti da questo articolo, la estrazione a sorte è fatta, alla presenza del procuratore militare del Re Imperatore, da un ufficiale generale delegato dal comandante supremo, e si osservano le disposizioni dell'.
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Insufficienza del numero degli ufficiali (Art. 72 Ordinamento giudiziario militare) — Testo vigente | Portale Normativo