ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARETitolo IICapo ISez. I

Art. 75

Cessazione dell'ufficio di giudice

In vigore dal 12 ott 1941
Il presidente e i giudici militari cessano dalle loro funzioni nel caso di promozione, o di trasferimento ad altra unità, o di collocamento in congedo, ovvero di sospensione dal grado o dall'impiego, o di rimozione. L'ufficio del giudice estratto a sorte è limitato al giudizio per il quale è avvenuta la estrazione.
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Cessazione dell'ufficio di giudice (Art. 75 Ordinamento giudiziario militare) — Testo vigente | Portale Normativo