ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 75
Cessazione dell'ufficio di giudice
In vigore dal 12 ott 1941
Il presidente e i giudici militari cessano dalle loro funzioni nel caso di promozione, o di trasferimento ad altra unità, o di collocamento in congedo, ovvero di sospensione dal grado o dall'impiego, o di rimozione.
L'ufficio del giudice estratto a sorte è limitato al giudizio per il quale è avvenuta la estrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-75