ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 74
Composizione del tribunale di piazza forte
In vigore dal 12 ott 1941
Quando una piazza forte sia assediata o investita dal nemico e il comandante di essa, per ragioni di disciplina, ritenga necessario che il giudizio non sia rimandato, la composizione del tribunale può ridursi, ove occorra, a tre membri; e le altre disposizioni degli articoli precedenti si applicano in quanto siano conciliabili col servizio delle truppe della piazza forte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-74