Art. 74 · Composizione del tribunale di piazza forte
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARETitolo IICapo ISez. I

Art. 74

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Composizione del tribunale di piazza forte

In vigore dal 12 ott 1941
Quando una piazza forte sia assediata o investita dal nemico e il comandante di essa, per ragioni di disciplina, ritenga necessario che il giudizio non sia rimandato, la composizione del tribunale può ridursi, ove occorra, a tre membri; e le altre disposizioni degli articoli precedenti si applicano in quanto siano conciliabili col servizio delle truppe della piazza forte.
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