ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARESez. III

Art. 78

Sua composizione

In vigore dal 12 ott 1941
L'ufficio del pubblico ministero militare si compone di un ufficiale procuratore militare del Re Imperatore e di uno o più ufficiali vice procuratori militari o sostituti, appartenenti al corpo della giustizia militare; e, per quanto concerne, i tribunali al seguito delle unità mobilitate, dipende direttamente dal comandante dell'unità, presso la quale è costituito il tribunale.
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Sua composizione (Art. 78 Ordinamento giudiziario militare) — Testo vigente | Portale Normativo