ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARESez. VI

Art. 83

Tribunali presso i corpi di spedizione all'estero

In vigore dal 12 ott 1941
Le disposizioni concernenti i tribunali militari di guerra ordinari si osservano, per quanto è possibile, anche per i tribunali militari di guerra presso i corpi di spedizione all'estero.
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Tribunali presso i corpi di spedizione all'estero (Art. 83 Ordinamento giudiziario militare) — Testo vigente | Portale Normativo