ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Sez. VI
Art. 82
Dipendenza del personale dal comando supremo
In vigore dal 12 ott 1941
Il comandante sapremo, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, dispone l'assegnazione e i trasferimenti dei giudici istruttori, dei magistrati del pubblico ministero e del personale dì cancelleria nei tribunali militari di guerra ordinari.
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