ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARESez. VI

Art. 82

Dipendenza del personale dal comando supremo

In vigore dal 12 ott 1941
Il comandante sapremo, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, dispone l'assegnazione e i trasferimenti dei giudici istruttori, dei magistrati del pubblico ministero e del personale dì cancelleria nei tribunali militari di guerra ordinari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-82

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo