ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Sez. VI
Art. 82
82 / 92Dipendenza del personale dal comando supremo
In vigore dal 12 ott 1941
Il comandante sapremo, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, dispone l'assegnazione e i trasferimenti dei giudici istruttori, dei magistrati del pubblico ministero e del personale dì cancelleria nei tribunali militari di guerra ordinari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-82