Art. 82 · Dipendenza del personale dal comando supremo
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARESez. VI

Art. 82

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Dipendenza del personale dal comando supremo

In vigore dal 12 ott 1941
Il comandante sapremo, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, dispone l'assegnazione e i trasferimenti dei giudici istruttori, dei magistrati del pubblico ministero e del personale dì cancelleria nei tribunali militari di guerra ordinari.
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