ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARESez. IV

Art. 80

Ufficiali istruttori nei corpi militari

In vigore dal 12 ott 1941
Nei corpi dipendenti dal comando presso il quale è costituito il tribunale militare di guerra ordinario, il comandante designa un ufficiale inferiore con l'incarico permanente di ufficiale istruttore, per il compimento degli atti, per i quali è richiesto dall'autorità giudiziaria militare.
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Ufficiali istruttori nei corpi militari (Art. 80 Ordinamento giudiziario militare) — Testo vigente | Portale Normativo