ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARESez. V

Art. 81

Composizione e funzioni

In vigore dal 12 ott 1941
L'ufficio di cancelleria costituito presso ciascun tribunale militare di guerra ordinario si compone di un cancelliere capo e di due o più ufficiali cancellieri, appartenenti al corpo della giustizia militare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-81

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