ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARECapo II

Art. 86

Composizione

In vigore dal 12 ott 1941
Il tribunale militare di guerra straordinario è composto del presidente e di quattro giudici, tratti dagli ufficiali magistrati militari e dagli ufficiali presenti nel luogo dove deve essere convocato, escluso l'ufficiale che lo convoca, quello che è stato offeso o danneggiato dal reato e quello che ha fatto il rapporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-86

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Composizione (Art. 86 Ordinamento giudiziario militare) — Testo vigente | Portale Normativo