ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARECapo IV

Art. 90

Difensori davanti ai tribunali militari di guerra

In vigore dal 12 ott 1941
Ferme, per l'intervento della difesa, le disposizioni dei codici penali militari, il difensore può essere scelto: 1° davanti ai tribunali militari territoriali di guerra, oltre che fra gli ufficiali presenti nel luogo dove ha sede il tribunale, anche fra gli avvocati e procuratori esercenti; 2° davanti ai tribunali militari di guerra diversi dai territoriali, soltanto fra gli ufficiali presenti nel luogo in cui il tribunale è convocato. Il difensore militare non può avere grado superiore a quello di capitano; salvo che l'imputato sia un ufficiale superiore, nel qual caso, però, il difensore deve avere grado inferiore a quello del presidente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-90

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Difensori davanti ai tribunali militari di guerra (Art. 90 Ordinamento giudiziario militare) — Testo vigente | Portale Normativo