Art. 90 · Difensori davanti ai tribunali militari di guerra
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARECapo IV

Art. 90

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Difensori davanti ai tribunali militari di guerra

In vigore dal 12 ott 1941
Ferme, per l'intervento della difesa, le disposizioni dei codici penali militari, il difensore può essere scelto: 1° davanti ai tribunali militari territoriali di guerra, oltre che fra gli ufficiali presenti nel luogo dove ha sede il tribunale, anche fra gli avvocati e procuratori esercenti; 2° davanti ai tribunali militari di guerra diversi dai territoriali, soltanto fra gli ufficiali presenti nel luogo in cui il tribunale è convocato. Il difensore militare non può avere grado superiore a quello di capitano; salvo che l'imputato sia un ufficiale superiore, nel qual caso, però, il difensore deve avere grado inferiore a quello del presidente.
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