Art. 1
In vigore dal 9 ott 2010
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facoltà di provvedere alla riforma della legislazione penale militare;
Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, à termini dell' della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa italiana e con il Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-rd-1