Art. 1

In vigore dal 9 ott 2010
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facoltà di provvedere alla riforma della legislazione penale militare; Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, à termini dell' della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa italiana e con il Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-rd-1

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