ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Sez. V
Art. 81
81 / 92Composizione e funzioni
In vigore dal 12 ott 1941
L'ufficio di cancelleria costituito presso ciascun tribunale militare di guerra ordinario si compone di un cancelliere capo e di due o più ufficiali cancellieri, appartenenti al corpo della giustizia militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-81