ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Sez. IV
Art. 80
80 / 92Ufficiali istruttori nei corpi militari
In vigore dal 12 ott 1941
Nei corpi dipendenti dal comando presso il quale è costituito il tribunale militare di guerra ordinario, il comandante designa un ufficiale inferiore con l'incarico permanente di ufficiale istruttore, per il compimento degli atti, per i quali è richiesto dall'autorità giudiziaria militare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-80