ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARETitolo IICapo ISez. I

Art. 71

Imputato avente grado di capitano o altro più elevato

In vigore dal 12 ott 1941
Se l'imputato ha grado di capitano o grado corrispondente o altro superiore, la composizione del collegio è modificata in conformità della tabella contenuta nell', osservate le disposizioni, dell'. Il presidente e i giudici diversi dal relatore non aventi il grado prescritto sono, rispettivamente, sostituiti da altri ufficiali dipendenti dal comando presso cui è costituito il tribunale, estratti a sorte dal comandante, alla presenza del procuratore militare del Re Imperatore. Nello stesso modo si procede alla estrazione a sorte di due giudici supplenti, eguali in grado all'imputato, ma più anziani; osservata la disposizione del secondo comma dell'.
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Imputato avente grado di capitano o altro più elevato (Art. 71 Ordinamento giudiziario militare) — Testo vigente | Portale Normativo