ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 71
Imputato avente grado di capitano o altro più elevato
In vigore dal 12 ott 1941
Se l'imputato ha grado di capitano o grado corrispondente o altro superiore, la composizione del collegio è modificata in conformità della tabella contenuta nell', osservate le disposizioni, dell'.
Il presidente e i giudici diversi dal relatore non aventi il grado prescritto sono, rispettivamente, sostituiti da altri ufficiali dipendenti dal comando presso cui è costituito il tribunale, estratti a sorte dal comandante, alla presenza del procuratore militare del Re Imperatore.
Nello stesso modo si procede alla estrazione a sorte di due giudici supplenti, eguali in grado all'imputato, ma più anziani; osservata la disposizione del secondo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-71