Art. 64 · Specie dei tribunali militari di guerra ordinari
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARETitolo IICapo ISez. I

Art. 64

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Specie dei tribunali militari di guerra ordinari

In vigore dal 12 ott 1941
I tribunali militari di guerra ordinari si distinguono in: 1° tribunali di armata; 2° tribunali di corpo d'armata; 3° tribunali di piazza forte; 4° tribunali territoriali di guerra. Secondo i bisogni del servizio, possono istituirsi tribunali di guerra anche presso unità mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, purchè, in vesto ultimo caso, trattisi di unità che abbia la forza almeno di un reggimento e sia destinata a operare isolatamente.
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