Art. 69 · Ufficiali designabili
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARETitolo IICapo ISez. I

Art. 69

69 / 92

Ufficiali designabili

In vigore dal 12 ott 1941
I giudici, eccettuato il relatore, sono scelti fra gli ufficiali dipendenti dal comando presso cui è costituito il tribunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-69