Art. 7
In vigore dal 8 ott 1941
Le prove di esame per gli aspiranti al certificato di radiotelegrafista di 1ª, 2ª e 3ª classe e di radiotelefonista sono le seguenti:
a) una prova pratica, in volo di ricezione auditiva, e un'altra di trasmissione, ciascuna della durata di cinque minuti, con le modalità indicate all';
b) una successiva prova teorica e pratica secondo i programmi annessi al presente decreto (allegati nn. 1, 2, 3).
Per le singole prove ciascun componente la Commissione esaminatrice può assegnare fino a 10 punti, la votazione è quindi espressa in cinquantesimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-08;992#art-7