Art. 6

In vigore dal 8 ott 1941
La Commissione esaminatrice dei candidati si compone: di un funzionario dell'Amministrazione postale e telegrafica di grado non inferiore al 6°, specializzato in radiotelegrafia che assume le funzioni di presidente; di un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica ruolo combattente, o del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri; di due funzionari del Ministero dell'aeronautica, designati dalla Direzione generale dell'aviazione civile o del traffico aereo dei quali uno di ruolo amministrativo e uno di ruolo tecnico, quest'ultimo specializzato in radiotelegrafia; di un ufficiale o funzionario della Regia marina, specializzato in radiotelegrafia. Il controllo sul regolare funzionamento delle installazioni radiotelegrafiche di bordo adibite all'esecuzione delle prove pratiche in volo sarà affidato ad un operatore dipendente dall'Amministrazione aeronautica (Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo). Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione aeronautica, designato dalla Direzione generale dell'aviazione civile. Al presidente e ai membri della Commissione, per ogni giornata di adunata, e all'operatore incaricato dell'assi sterza tecnica nelle prove di volo, per ogni giornata delle sue prestazioni, verranno corrisposti i gettoni di presenza nella misura prescritta dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843. Al segretario sarà conferito un premio di operosità ai sensi dell' del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182. La spesa graverà sul bilancio del Ministero dell'aeronautica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-08;992#art-6

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