Art. 3

In vigore dal 8 ott 1941
Per l'effettuazione del tirocinio in volo i candidati debbono inoltrare regolare domanda, redatta sulla prescritta carta da bollo corredata di uno dei certificati indicati nell'articolo precedente, al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, che farà sottoporre i candidati medesimi a visita medica presso l'Istituto medico-legale della Regia aeronautica più vicino alla loro residenza, allo scopo di accertare se posseggano o meno l'idoneità psico-fisiologica richiesta per il disimpegno delle mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista a bordo degli aeromobili. Tale idoneità è accertata in base alle norme in vigore sulle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità per gli specialisti di aviazione con obbligo di volo. L'esito della visita medica è comunicato agli interessati dal Ministero dell'aeronautica Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, che farà altresì conoscere ai candidati riusciti idonei la Società di navigazione aerea alla quale essi devono rivolgersi per compiere il tirocinio in volo. Alla visita medica di cui sopra debbono essere sottoposti anche coloro che si ripresentassero agli esami, a meno che sia trascorso meno di un anno dalla precedente visita psicofisiologica. I candidati che non risultino idonei in detta visita non possono essere ammessi agli esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-08;992#art-3

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