Art. 5

In vigore dal 8 ott 1941
Gli esami hanno luogo di regola in Roma e sono tenuti ogni qualvolta vi sia un numero di candidati tale da giustificare, a giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronautica, la convocazione della Commissione esaminatrice, ed in ogni caso, almeno una volta l'anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-08;992#art-5

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Art. 5 Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione al servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili. — Testo vigente | Portale Normativo