Art. 10
In vigore dal 8 ott 1941
Il titolare di un «certificato di radiotelegrafista di prima classe» per ottenere dal Ministero dell'aeronautica il «brevetto» di radiotelegrafista di prima classe di cui all' del R. decreto 10 ottobre 1935-XIII, n. 2191, deve avere prestato servizio radioelettrico a bordo di aeromobili in volo almeno per 70 ore, comprese in tal numero le 30 ore di volo delle quali al secondo comma dell'.
Il titolare di un «certificato di radiotelegrafista di prima classe» che non abbia effettuato le anzidette 70 ore di servizio in volo può ottenere dal Ministero dell'aeronautica un «brevetto provvisorio» valido solamente per un anno, durante il quale periodo di tempo egli deve compiere le ore di volo necessarie per raggiungere il numero di 70 ore, prescritto per il conseguimento « brevetto definitivo» di radiotelegrafista di prima classe.
Il Ministero dell'aeronautica è in facoltà di prolungare, in circostanze speciali, oltre l'anno il periodo di tempo entro il quale dovrebbero essere effettuate le ore di volo occorrenti per il rilascio del brevetto definitivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-08;992#art-10