Art. 12
In vigore dal 8 ott 1941
Il duplicato di un certificato di radiotelegrafista o di radiotelefonista di aeromobile eventualmente smarrito è rilasciato dalla «Direzione generale delle poste e dei telegrafi» su motivata istanza dell'interessato redatta sulla prescritta carta da bollo e corredata delle fotografie delle quali alla lettera g) del precedente , di un atto notorio rilasciato dalle autorità competenti (debitamente legalizzato) che attesti la perdita del certificato originale e di un vaglia postale di lire cinquanta a favore del procuratore del Registro pel pagamento della tassa di rinnovazione del certificato di radiotelegrafista o di radiotelefonista.
Analoga procedura viene usata in caso di richiesta di duplicazione del brevetto rilasciato dal Ministero dell'aeronautica, e la domanda va diretta al predetto Ministero che provvede alla redazione del duplicato.
A richiesta del titolare di un certificato di radiotelegrafista di aeromobile, la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, rilascia una dichiarazione relativa alla votazione ed alla qualifica conseguite dal titolare stesso nelle singole prove di esami. Detta dichiarazione è redatta su carta da bollo da fornirsi dal richiedente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Host- Venturi
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte del conti, addì 21 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, foglio 66. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-08;992#art-12