Art. 11

In vigore dal 8 ott 1941
I certificati di radiotelegrafista o radiotelefonista per il servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili adibiti ai pubblici trasporti vengono rilasciati su appositi moduli (allegati nn. 4 e 5) della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, presso la quale è tenuta al corrente il ruolo generale di tutti i candidati esaminati, con le indicazioni della data e dell'esito degli esami sostenuti da ciascun candidato. La detta Direzione generale deve conservare nei propri archivi una copia della fotografia di ciascun candidato, debitamente firmata e legalizzata, e munita del timbro a secco del Ministero dell'aeronautica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-08;992#art-11

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Art. 11 Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione al servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili. — Testo vigente | Portale Normativo