Ordinamento giudiziarioCapo VII

Art. 185

Norme applicabili allo scrutinio

In vigore dal 25 ott 1989
Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili. Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tribunale ordinario e di procuratore del Re Imperatore.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-185

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Norme applicabili allo scrutinio (Art. 185 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo