Ordinamento giudiziario›Capo VII
Art. 185
230 / 323Norme applicabili allo scrutinio
In vigore dal 25 ott 1989
Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.
Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tribunale ordinario e di procuratore del Re Imperatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-185