Art. 185 · Norme applicabili allo scrutinio
Ordinamento giudiziarioCapo VII

Art. 185

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Norme applicabili allo scrutinio

In vigore dal 25 ott 1989
Lo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili. Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tribunale ordinario e di procuratore del Re Imperatore.

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