Ordinamento giudiziarioCapo VII

Art. 180

Ammissione dei concorrenti

In vigore dal 21 apr 1941
I concorrenti debbono trasmettere per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la domanda corredata dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti che ciascuno di essi crede di aggiungere. I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello trasmettono al Ministero motivate informazioni sulla capacità, dottrina, operosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella requirente. Per i magistrati residenti all'estero, e per quelli residenti nell'Impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal capo dell'ufficio o dal direttore generale da cui dipendono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-180

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ammissione dei concorrenti (Art. 180 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo