Ordinamento giudiziarioCapo VII

Art. 181

Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore

In vigore dal 21 apr 1941
Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilità da parte del coniglio superiore, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell'aspirante, delle informazioni e dei rapporti che lo concernono, nonché dei titoli e dei documenti che l'aspirante stesso può esibire o che possono essere richiesti di ufficio.
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Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore (Art. 181 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo