Ordinamento giudiziarioCapo VII

Art. 183

Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti.

In vigore dal 24 ago 1946
Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svolgimento del concorso, e per l'ammissibilità a successivi concorsi si applicano le norme degli a 161. La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell'esame dei titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti, a una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti. Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto. Consegue l'idoneità il candidato che ottiene la media di otto decimi dei punti ed almeno sette decimi nella discussione orale. Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la definitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenze di cui all'. La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritiene particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati, sia in quelli che sono in via di espletamento, sia in quelli che saranno indetti a norma del presente decreto, e' temporaneamente soppressa la discussione orale prescritta dall'art. 183 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12".
  • Il Il D.Lgs. Presidenziale 28 giugno 1946, n. 52, nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, si applica, fino a nuova disposizione, anche ai concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati successivi a quelli in detto articolo previsti".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-183

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Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti. (Art. 183 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo