Ordinamento giudiziarioCapo VIII

Art. 188

Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati

In vigore dal 7 lug 1946
Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive. La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-188

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Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati (Art. 188 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo