Ordinamento giudiziario›Capo VII
Art. 184
Scrutinio a turno di anzianità
In vigore dal 22 apr 1941
Il Ministro di grazia e giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.
Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato più anziani, compresi entro un determinato numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che comprende non più di 75 magistrati. L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.
Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel numero di graduatoria fissato dal Ministro nella sua richiesta, e che hanno una anzianità nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richiesta medesima.
Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-184