Ordinamento giudiziario›Capo VIII
Art. 189
Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione
In vigore dal 21 apr 1941
Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-189