Ordinamento giudiziarioCapo VIII

Art. 189

Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione

In vigore dal 21 apr 1941
Il primo presidente e il procuratore generale della corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non inferiore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione (Art. 189 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo