Ordinamento giudiziarioCapo IX

Art. 192

Assegnazione delle sedi per tramutamento

In vigore dal 16 nov 2008
L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti: La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio. Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro di grazia e giustizia e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel bollettino ufficiale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181. All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità. Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali, quelli indicati nell'. Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura. Se la vacanza è stata annunciata nel bollettino ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-192

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Assegnazione delle sedi per tramutamento (Art. 192 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo