Ordinamento giudiziarioCapo X

Art. 197

Abrogato

Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero

In vigore dal 28 lug 2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 APRILE 2006, N. 160

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-197

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Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero (Art. 197 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo