Ordinamento giudiziarioCapo XI

Art. 201

Computo dell'anzianità

In vigore dal 21 apr 1941
L'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado. In caso di nomina contemporanea, l'anzianità è determinata dall'ordine nel quale le promozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente titolo. L'anzianità degli uditori è determinata dall'ordine della graduatoria a norma dell'. Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle disposizioni in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati.
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Computo dell'anzianità (Art. 201 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo