Ordinamento giudiziarioCapo XII

Art. 206

Abrogato

Indennità per i magistrati di corte d'assise

In vigore dal 31 lug 2007
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-206

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Indennità per i magistrati di corte d'assise (Art. 206 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo