Ordinamento giudiziarioCapo XI

Art. 202

Sospensione ed interruzione del servizio

In vigore dal 31 lug 2007
Il periodo trascorso dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non importa interruzione di servizio, nè pregiudizio all'anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111. Nel caso di sospensione dall'ufficio, seguita da un provvedimento disciplinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione medesima.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-202

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Sospensione ed interruzione del servizio (Art. 202 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo