Ordinamento giudiziarioCapo X

Art. 199

Servizio dei magistrati addetti al Ministero

In vigore dal 21 apr 1941
Le norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell'articolo seguente. Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l'ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
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Servizio dei magistrati addetti al Ministero (Art. 199 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo