Ordinamento giudiziarioCapo X

Art. 196

Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia

In vigore dal 21 apr 1941
I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze. Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l'esercizio delle predette funzioni.
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Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia (Art. 196 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo