Ordinamento giudiziario›Capo X
Art. 196
Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia
In vigore dal 21 apr 1941
I magistrati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nell'ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla tabella N annessa al presente ordinamento. Tale tabella può essere, con decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.
Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante l'esercizio delle predette funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-196