Ordinamento giudiziario›Capo XIII
Art. 210
Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali
In vigore dal 29 ott 1995
Salvo quanto è disposto nell', sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo consenso, sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti, se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un periodo maggiore di due mesi.
I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei.
Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercitare le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico loro affidato, e compatibilmente con l'incarico stesso.
Al cessare dell'incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed è destinato ad una delle sedi disponibili.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 86, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia viene collocato fuori del ruolo organico della magistratura oltre il limite previsto dall'art. 210 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12".
- La L. 12 agosto 1962, n. 1311, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "i magistrati collocati fuori del ruolo organico ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, sopra citato, non possono, in ogni caso, superare il numero di venticinque".
- Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "La disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-210